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Ordinanza — n. 17297/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and procedurally barred due to late fee filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request for cost allocation to the civil party. The appellant's sole ground was deemed generic under Article 581 of the Code of Criminal Procedure because it failed to specify the legal errors in the lower court's reasoning. Furthermore, the civil party's cost claim was rejected as untimely, having been filed after the statutory deadline required by Article 611 of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks specific elements to identify the legal violation, and cost claims are disregarded if filed outside the prescribed time limits.

Parole chiave

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generic appeal ground violation of law procedural time limit cost allocation inadmissible appeal Code of Criminal Procedure civil party costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 49392 del 2/3/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARTOLOMEO ANTONANTE DAVIDE nato a TARANTO il 11/10/1998 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Bartolomeo Antonante Davide e la comparsa conclusionale depositata in data 9 aprile 2024 dal difensore della parte civile Dzemaili Dzevat; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile Dzemaili Dzevat in considerazione del fatto che la comparsa conclusionale e la nota spese sono state depositate in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non possono essere prese in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 2:3/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); rilevato, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile Dzemaili Dzevat. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Con ,g4i9re estensore Il P