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Ordinanza — n. 17292/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific regarding recidivism and mitigating circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being aspecific regarding both the recidivism and mitigating circumstances grounds. The appellant argued for the exclusion of recidivism and recognition of generic mitigating factors, but failed to provide explicit critical arguments against the lower court's reasoning. The court ruled that the first-instance judgment correctly assessed the criminal progression and lack of favorable elements, rendering the appeal's arguments insufficient for review.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is aspecific, failing to explicitly articulate and argue critical points against the lower court's reasoning on recidivism or mitigating circumstances.

Parole chiave

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aspecific appeal recidivism exclusion mitigating circumstances inadmissibility Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Bellocco Pietro Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 99 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO PIETRO GIUSEPPE nato a GIOIA TAURO il 04/08/1983 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bellocco Pietro Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 99 cod. peri. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è aspecifico: l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 16 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. considerato che il secondo motivo di ricorso è aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 17 della sentenza impugnata), elementi con cui il ricorso non si confronta adeguatamente. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Co estens