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Ordinanza — n. 17290/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17290/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17290/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGLIETTI NATALIA nato a ROMA il 03/12/1997 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Aglietti Natalia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per aver concorso nel reato di rapina contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con argomentazioni coerenti con le risultanze istruttorie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17290/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova informatica alibi prove acquisite tramite sorveglianza indizio partecipazione al reato testimone anonimo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGLIETTI NATALIA nato a ROMA il 03/12/1997 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aglietti Natalia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per aver concorso nel reato di rapina contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con argomentazioni coerenti con le risultanze istruttorie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Con si re éste_i_- ,sì erre- il Prepi nte