Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17289/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17289/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALO DAMIANO nato a BARI il 20/10/1955 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di De Palo Damiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di usura contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi; rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5-10 sulle dichiarazioni della vittima, puntualmente riscontrate dalle prove documentali e dalle dichiarazioni dei testi escussi); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già proposti e giudicati infondati dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17289/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5-10 sulle dichiarazioni della vittima, puntualmente riscontrate dalle prove documentali e dalle dichiarazioni dei testi escussi); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già proposti e giudicati infondati dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attendibilità dei testimoni dichiarazioni inverosimili testimonianza della vittima sufficienza delle prove censura dell'accertamento dei fatti prova della verità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALO DAMIANO nato a BARI il 20/10/1955 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Palo Damiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di usura contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi; rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5-10 sulle dichiarazioni della vittima, puntualmente riscontrate dalle prove documentali e dalle dichiarazioni dei testi escussi); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già proposti e giudicati infondati dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Con a /estensore