Ordinanza — n. 17287/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOP AMAR KHARY nato il 30/11/1979 SECK ALIOUNE nato il 25/11/1986 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di Diop Amar Khary e di Seck Alioune e la memoria difensiva depositata in data 19 febbraio 2024 con la quale l'Avv. Vincenzo Vegliante ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale si lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione al giudizio di appello nei confronti degli imputati presso i rispettivi domicili eletti, prospetta una nullità palesemente smentita dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione è stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in ragione dell'irreperibilità degli imputati al domicilio eletto; considerato che le ulteriori doglianze con cui i ricorrenti lamentano l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen., la mancata riqualificazione giuridica della contestata ricettazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., la mancata sostituzione della pena detentiva, il diniego della sospensione condizionale per Seck Alioune e la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono aspecifiche in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 17287/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Vincenzo Vegliante ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale si lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione al giudizio di appello nei confronti degli imputati presso i rispettivi domicili eletti, prospetta una nullità palesemente smentita dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione è stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in ragione dell'irreperibilità degli imputati al domicilio eletto; considerato che le ulteriori doglianze con cui i ricorrenti lamentano l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen., la mancata riqualificazione giuridica della contestata ricettazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., la mancata sostituzione della pena detentiva, il diniego della sospensione condizionale per Seck Alioune e la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono aspecifiche in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOP AMAR KHARY nato il 30/11/1979 SECK ALIOUNE nato il 25/11/1986 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di Diop Amar Khary e di Seck Alioune e la memoria difensiva depositata in data 19 febbraio 2024 con la quale l'Avv. Vincenzo Vegliante ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale si lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione al giudizio di appello nei confronti degli imputati presso i rispettivi domicili eletti, prospetta una nullità palesemente smentita dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione è stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in ragione dell'irreperibilità degli imputati al domicilio eletto; considerato che le ulteriori doglianze con cui i ricorrenti lamentano l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen., la mancata riqualificazione giuridica della contestata ricettazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., la mancata sostituzione della pena detentiva, il diniego della sospensione condizionale per Seck Alioune e la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono aspecifiche in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 ap