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Ordinanza — n. 17284/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17284/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17284/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE ANTONIO nato a MESSINA il 03/12/1977 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Mamone Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione, è privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già proposti e giudicati infondati dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (vedi, in particolare, pag. 8 sulla mancanza di prova in ordine al coinvolgimento del Mamone nella contraffazione dell'assegno utilizzato per la commissione della truffa in danno del Perronace); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17284/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 8 sulla mancanza di prova in ordine al coinvolgimento del Mamone nella contraffazione dell'assegno utilizzato per la commissione della truffa in danno del Perronace); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsificazione di monete concussione sanzioni pecuniarie ricorso per cassazione istruzione penale per appropriazione indebita risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE ANTONIO nato a MESSINA il 03/12/1977 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mamone Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione, è privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già proposti e giudicati infondati dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (vedi, in particolare, pag. 8 sulla mancanza di prova in ordine al coinvolgimento del Mamone nella contraffazione dell'assegno utilizzato per la commissione della truffa in danno del Perronace); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigl re estensore Presidi