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Ordinanza — n. 17283/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17283/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17283/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRAJI MOHAMED nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Serraj Mohamed; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione conseguente al rigetto della richiesta di riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, sono al contempo manifestamente infondati ed aspecifici in quanto reiterativi di doglianze già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto la condotta descritta nel capo di imputazione idonea a rendere difficoltosa l'individuazione della provenienza delittuosa dei beni, richiamando correttamente il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 46754 del 26/09/2018, D., Rv. 274081-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17283/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto la condotta descritta nel capo di imputazione idonea a rendere difficoltosa l'individuazione della provenienza delittuosa dei beni, richiamando correttamente il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 46754 del 26/09/2018, D., Rv. 274081-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione riciclaggio di denaro ripetizione dell'indebito inutilizzabilità delle prove illecite impiego illecito di valori patrimoniali difesa contro le pratiche commerciali illecite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRAJI MOHAMED nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Serraj Mohamed; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione conseguente al rigetto della richiesta di riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, sono al contempo manifestamente infondati ed aspecifici in quanto reiterativi di doglianze già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto la condotta descritta nel capo di imputazione idonea a rendere difficoltosa l'individuazione della provenienza delittuosa dei beni, richiamando correttamente il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 46754 del 26/09/2018, D., Rv. 274081-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il ConsigJf estenso-ré- Il Presi nt