Ordinanza — n. 17280/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUBIA MUSTAFA nato a CITTA' DI CASTELLO il 25/08/1991 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; N„T Letto il ricorso di Boubia Mustafà; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore del reato contestato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17280/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUBIA MUSTAFA nato a CITTA' DI CASTELLO il 25/08/1991 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; N„T Letto il ricorso di Boubia Mustafà; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore del reato contestato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUBIA MUSTAFA nato a CITTA' DI CASTELLO il 25/08/1991 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; N„T
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Boubia Mustafà; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore del reato contestato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle corrette modalità del riconoscimento e sulla conferma effettuata in sede dibattimentale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in,data 9 aprile 2024 Il Consiu re estenso Il Presiden....