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Ordinanza — n. 17279/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming nullity for paragraph numbering errors and alternative reading of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Barbara Degli Innocenti inadmissible, rejecting claims of nullity based on paragraph numbering errors and violations of law. The court found that the alleged defect was merely a material error in numbering, which does not invalidate the judgment, and that the second ground sought an alternative reading of evidence outside the scope of appellate review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Material errors in paragraph numbering do not constitute grounds for nullity, and appeals cannot seek alternative readings of evidence absent specific logical or legal distortions.

Parole chiave

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appellate nullity material error numbering alternative reading evidence scope of review inadmissible appeal motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione errori materiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGLI INNOCENTI BARBARA nato a AMELIA il 13/08/1972 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Degli Innocenti Barbara; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge, infatti, l'eccepita mancanza di pagine ma esclusivamente un errore materiale nella numerazione dei paragrafi, errore che sicuramente non comporta alcuna nullità della sentenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente non è consentito in sede di legittimità in quanto finalizzato ad ottenere una lettura alternativa delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consi Pe-estensore Il Pres it