Cassation court dismisses appeal as generic and lacks specificity regarding criminal liability elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ignazio Trippodo inadmissible due to the lack of specific legal arguments. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability for the offense of receiving stolen goods, but his grounds were deemed generic and repetitive of reasons already rejected by the appellate judge. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for a valid legal challenge, resulting in its dismissal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specificity, merely repeating arguments already rejected by the appellate court without new legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPPODO IGNAZIO nato a PALERMO il 07/09/1962 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Trippodo Ignazio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è generico e privo di specificità perché fondato su doglianze che ripropongoio le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Con gOre estensore Il Pres.dente