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Ordinanza — n. 17277/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17277/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17277/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI GIUSEPPE nato a LICATA il 11/07/1988 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Vitali Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, è manifestamente infondato poiché a norma dell'art. 452, comma 2, cod. proc. peri. la richiesta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, comporta la prosecuzione del giudizio con il rito prescelto anche quando il giudizio direttissimo sia stato promosso, come nella specie, rispetto a un reato per il quale mancavano le condizioni per la scelta di tale rito; ritenuto, inoltre, che l'invocata nullità sarebbe in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. a seguito di richiesta di giudizio abbreviato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17277/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 452, comma 2, cod. proc. peri. la richiesta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, comporta la prosecuzione del giudizio con il rito prescelto anche quando il giudizio direttissimo sia stato promosso, come nella specie, rispetto a un reato per il quale mancavano le condizioni per la scelta di tale rito; ritenuto, inoltre, che l'invocata nullità sarebbe in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. a seguito di richiesta di giudizio abbreviato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali procedimenti e rimedi accessori procedimento in contumacia violazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria adempimento dei presupposti processuali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI GIUSEPPE nato a LICATA il 11/07/1988 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vitali Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, è manifestamente infondato poiché a norma dell'art. 452, comma 2, cod. proc. peri. la richiesta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, comporta la prosecuzione del giudizio con il rito prescelto anche quando il giudizio direttissimo sia stato promosso, come nella specie, rispetto a un reato per il quale mancavano le condizioni per la scelta di tale rito; ritenuto, inoltre, che l'invocata nullità sarebbe in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. a seguito di richiesta di giudizio abbreviato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consi estensore Il Presid