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Ordinanza — n. 17276/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17276/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17276/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRCHIA BENEDETTO nato a PALERMO il 16/11/1967 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Sirchia Benedetto; ritenuto che la doglianza con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione, è reiterativa ed aspecifica poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione della natura stessa del titolo di credito in questione e del fatto che l'imputato, decidendo di non rendere esame dibattimentale, non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza dell'assegno di provenienza furtiva di cui al capo di imputazione (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che l'ulteriore censura relativa alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in violazione dell'art. 63 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 63 cod. pen; Ordinanza — n. 17276/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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istruzione penale per appropriazione indebita fine di indebito profitto responsabilità penale partecipazione al reato prova dell'indigenza inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 63 cod. pen
2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che l'ulteriore censura relativa alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in violazione dell'art. 63 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRCHIA BENEDETTO nato a PALERMO il 16/11/1967 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sirchia Benedetto; ritenuto che la doglianza con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione, è reiterativa ed aspecifica poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione della natura stessa del titolo di credito in questione e del fatto che l'imputato, decidendo di non rendere esame dibattimentale, non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza dell'assegno di provenienza furtiva di cui al capo di imputazione (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che l'ulteriore censura relativa alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in violazione dell'art. 63 cod. pen.

è aspecifica; il ricorrente, infatti, non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. Il Collegio intende dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini Rv. 279829 - 01;

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consi eife estenso