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Ordinanza — n. 17275/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted robbery and resistance to public official.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17275/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on attempted robbery and resistance charges but failed to submit a defense within the statutory deadline. The court rejected these arguments, noting that the lower court's factual findings were logical and that the defense was untimely.

Regesto Legislator

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Art. 611 c.p.p.; Art. 628 c.p.; Art. 337 c.p.; Art. 62 n. 6 c.p.: An appeal is inadmissible if the defense is filed after the statutory deadline, and appeals based on factual re-evaluation or specific mitigating circumstances are rejected when the lower court's reasoning is free from logical or legal flaws.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline violation attempted robbery resistance to public official factual re-evaluation limits mitigating circumstances court costs and fine tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 611 c.p.p.
rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod.
Art. 56 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 337 c.p.
281117); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 62 n. 6 c.p.
ritenuto che il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 62 n.
art. 337 cod. pen
281117); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic
Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv.
Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, Maier
Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero
282424 - 01); complessivo giudizio che non è sindacabile in sede di legittimità qualora -come nel caso di specie- sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero, Rv.
Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati
157229-01; da ultimo Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati, non massimata).
Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.
e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI LUCIA nato a ANCONA il 11/12/1993 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Spinelli Lucia, Letta la memoria depositata in data 3 aprile 2024 con la quale l'Avv. Silvia Pennucci ha insistito nei motivi di ricorso e prodotto sentenza emessa dalla Corte di Appello nei confronti della coimputata Spinelli Maria; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. ed il vizio di motivazione conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentata rapina impropria è manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), ha evidenziato che la condotta violenta è stata posta in essere per garantirsi l'impunità e che -ai fini della perfezione del reato di rapina impropria- è sufficiente la mera sottrazione del bene altrui non essendo necessario il conseguente impossessamento (vedi Sez. 2, n. 15584 del 12/2/2021, Bevilacqua, Rv. 281117); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen.

è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. ritenuto che il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 62 n. 6, cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è reiterativo ed aspecifico, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale.

L'attenuante invocata è stata correttamente esclusa, con motivazione esaustiva e priva di Illogicità manifeste (vedi pag. 9 della sentenza impugnata) in considerazione della parzialità del risarcimento, essendo pacifico il principio che, ai fini della configurabilità dell'attenuante, il risarcimento del danno debba essere integrale (cfr. Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224 - 01); peraltro, il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui la valutazione della congruità del risarcimento del danno è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito il quale, oltre a considerare il quantum, deve valutare l'avvenuto ravvedimento del reo e la neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, Maier, Rv. 282424 - 01); complessivo giudizio che non è sindacabile in sede di legittimità qualora -come nel caso di specie- sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero, Rv. 157229-01; da ultimo Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati, non massimata). rilevato, infine, che la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno nei confronti della coimputata separatamente giudicata non comporta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione impugnata in considerazione del principio dell'autonomia dei rapporti processuali secondo cui gli elementi di prova devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali. rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat