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Ordinanza — n. 17273/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17273/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALASSI NICHOLAS nato a SASSUOLO il 14/05/1987 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Galassi Nicholas; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017„ Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 1 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge conseguente all'omessa motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di incauto acquisto, oltre a non essere stato previamente dedotto come motivo di appello, è manifestamente infondato essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostrJzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17273/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di motivazione insufficienza di prove causa legittima favoreggiamento giustificato motivo per il mancato uso motivi validi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALASSI NICHOLAS nato a SASSUOLO il 14/05/1987 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Galassi Nicholas; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017„ Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 1 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge conseguente all'omessa motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di incauto acquisto, oltre a non essere stato previamente dedotto come motivo di appello, è manifestamente infondato essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostrJzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741;

Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Co igare estensore I