Ordinanza — n. 17272/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAUTA DOMENICA nato a CATANIA il 07/03/1958 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Nauta Domenica; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, in particolare i giudici di appello hanno illustrato in modo congruo e coerente le ragioni poste a base della non configurabilità della fattispecie descritta dall'art. 316-ter cod. pen. in quanto la condotta dell'imputato è connotata dalla predisposizione di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente erogatore del contributo (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 316-ter cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 17272/2024 — snpen · Corte di Cassazione: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAUTA DOMENICA nato a CATANIA il 07/03/1958 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nauta Domenica; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, in particolare i giudici di appello hanno illustrato in modo congruo e coerente le ragioni poste a base della non configurabilità della fattispecie descritta dall'art. 316-ter cod. pen. in quanto la condotta dell'imputato è connotata dalla predisposizione di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente erogatore del contributo (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale.
La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena ed il diniego delle attenuanti generiche stante l'oggettiva gravità della condotta e l'entità del danno cagionato alla persona offesa (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo:
«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell