Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17271/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17271/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17271/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO MASSIMO LEONARDO nato a TARANTO il 10/07/1983 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIET. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Leo Massimo Leonardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità dei motivi di aQpello è generico.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17271/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Leo Massimo Leonardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità dei motivi di aQpello è generico.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali testimonianza inattendibile alibi difetto di motivazione allegazione motivata impunità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO MASSIMO LEONARDO nato a TARANTO il 10/07/1983 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIET. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Leo Massimo Leonardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità dei motivi di aQpello è generico.

Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) così da consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle