Ordinanza — n. 17271/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO MASSIMO LEONARDO nato a TARANTO il 10/07/1983 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIET. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Leo Massimo Leonardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità dei motivi di aQpello è generico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17271/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Leo Massimo Leonardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità dei motivi di aQpello è generico.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO MASSIMO LEONARDO nato a TARANTO il 10/07/1983 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIET. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Leo Massimo Leonardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità dei motivi di aQpello è generico.
Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) così da consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle