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Ordinanza — n. 17270/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are purely factual and exceed cassation limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Amato's appeal inadmissible because its sole ground, alleging a defect in identifying the accused, was articulated exclusively in fact. The court noted that the lower courts properly evaluated the credibility of the victim's recognition based on converging evidence and temporal proximity, treating it as a declarative act rather than a formal identification. Consequently, the court ruled that reviewing factual elements or re-evaluating evidence falls outside cassation jurisdiction, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals based solely on factual grounds or re-evaluation of evidence are inadmissible as they exceed the cassation court's powers to review legal errors only.

Parole chiave

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cassation limits factual grounds inadmissible appeal criminal procedure evidence evaluation diritto alla propria immagine prova oggettiva identificazione credibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 213 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO VINCENZO nato a SIDERNO il 31/08/1984 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Amato Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore del reato contestato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi paramet -i di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla convergenza dei riconoscimenti operati dalla persona offesa e dal teste e sulla ridotta distanza temporale tra la data di commissione del reato ed i riconoscimenti stessi); rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Co gli9-e estenso