Ordinanza — n. 17265/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA ROBERTO nato a TORINO il 26/08/1975 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Privitera Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 628 cod. pen. conseguente all'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idcnei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria consumata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), ricostruzione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 17265/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen. conseguente all'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idcnei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria consumata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), ricostruzione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA ROBERTO nato a TORINO il 26/08/1975 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Privitera Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 628 cod. pen. conseguente all'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idcnei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria consumata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), ricostruzione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o, in data 9 aprile 2024 Il Coig,Ver estensore Il Presidente E