Ordinanza — n. 17264/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO PASQUALE nato a TRICARICO il 30/07/1980 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Cataldo Pasquale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è privo di specificità perché fondato su doglianze in fatto che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulle prove granitiche a sostegno dell'individuazione dell'imputato quale autore del reato di rapina in esame che si aggiungono alle dichiarazioni del correo); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17264/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 e 7 sulle prove granitiche a sostegno dell'individuazione dell'imputato quale autore del reato di rapina in esame che si aggiungono alle dichiarazioni del correo); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO PASQUALE nato a TRICARICO il 30/07/1980 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cataldo Pasquale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è privo di specificità perché fondato su doglianze in fatto che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulle prove granitiche a sostegno dell'individuazione dell'imputato quale autore del reato di rapina in esame che si aggiungono alle dichiarazioni del correo); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Co igli,re_estensore Il Pres(dente