Ordinanza — n. 17263/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOLONGO MARCO nato a CERIGNOLA il 16/09/1990 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Capolongo Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato; deve essere, in proposito, ricordato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17263/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585 - 01); va ricordato, inoltre, che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOLONGO MARCO nato a CERIGNOLA il 16/09/1990 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Capolongo Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato; deve essere, in proposito, ricordato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02;
Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585 - 01); va ricordato, inoltre, che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522).
La motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione potrà, di conseguenza, anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello (vedi tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata) allorquando venga evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi pagg. 5 e 6 sulle pacifiche emergenze probatorie agli atti e sulle ragioni di diritto a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d