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Ordinanza — n. 17262/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17262/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17262/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMUNE DANIELE nato a NAPOLI il 22/01/1980 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Comune Daniele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese dal Comune in data 3 giugno 2013, è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. Il Collegio intende dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini Rv. 279829 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17262/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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documenti attendibili soppressione di documenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove motivazione sommaria censure tardive
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMUNE DANIELE nato a NAPOLI il 22/01/1980 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Comune Daniele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese dal Comune in data 3 giugno 2013, è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. Il Collegio intende dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini Rv. 279829 - 01;

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Cogliere estensore Il Presi-d