Ordinanza — n. 17261/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KABDY MOHAMED nato il 01/11/1988 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di El Kabdy Mohamed, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta, nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, l'omessa riduzione della pena in virtù della ritenuta prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod pen. sulla contestata aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., nonché la conseguente illogicità della motivazione, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello, a pag. 5 della impugnata sentenza, specifica che la volontà del giudice di prime cure appare chiaramente nel computo della pena ove è stata compiuta un'operazione di equivalenza e non di prevalenza della suddetta attenuante rispetto all'aggravante contestata; tali doglianze devono, pertanto, considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 28/02/2024, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma 4, cod pen. sulla contestata aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., nonché la conseguente illogicità della motivazione, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello, a pag. 5 della impugnata sentenza, specifica che la volontà del giudice di prime cure appare chiaramente nel computo della pena ove è stata compiuta un'operazione di equivalenza e non di prevalenza della suddetta attenuante rispetto all'aggravante contestata; tali doglianze devono, pertanto, considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 28/02/2024, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KABDY MOHAMED nato il 01/11/1988 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di El Kabdy Mohamed, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta, nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, l'omessa riduzione della pena in virtù della ritenuta prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod pen. sulla contestata aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., nonché la conseguente illogicità della motivazione, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello, a pag. 5 della impugnata sentenza, specifica che la volontà del giudice di prime cure appare chiaramente nel computo della pena ove è stata compiuta un'operazione di equivalenza e non di prevalenza della suddetta attenuante rispetto all'aggravante contestata; tali doglianze devono, pertanto, considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 28/02/2024, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il president