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Ordinanza — n. 17260/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding robbery charge and non-impugnability of restorative justice denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Manoubi Yakoub inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground challenging the lack of verification for alternative sanctions invalid due to the non-operativity of the relevant law at the time of the lower court's decision. Furthermore, the court rejected arguments regarding the misclassification of the crime as robbery versus theft or unauthorized appropriation, noting that such factual re-evaluations are prohibited in a court of appeal. Consequently, the appeal was dismissed because the denial of access to restorative justice programs is not specifically subject to appeal under current regulations.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The Supreme Court cannot re-evaluate facts in appeals, and denials of access to restorative justice programs are not specifically subject to appeal.

Parole chiave

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Robbery charge Restorative justice Appeal inadmissibility Factual re-evaluation Alternative sanctions decisione giustificata dell'assicuratore revoca dell'opposizione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Manoubi Yakoub, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l'omessa verifica da parte della Corte territoriale della possibilità di sostituire la pena comminata in dispositivo con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis cod.
Art. 628 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 20-bis cod. pen
Letto il ricorso di Manoubi Yakoub, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l'omessa verifica da parte della Corte territoriale della possibilità di sostituire la pena comminata in dispositivo con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANOUBI YAKOUB (CUI 0480TG6) nato il 22/01/1991 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manoubi Yakoub, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l'omessa verifica da parte della Corte territoriale della possibilità di sostituire la pena comminata in dispositivo con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il "silenzio" sul punto da parte della Corte territoriale ben poteva trovare legittima giustificazione nella non operatività della disposizione in parola al momento della proposizione della richiesta difensiva e della decisione di merito; di contro, la Suprema Corte, nella vigenza della norma de qua, non può comunque sindacare il provvedimento (sostanzialmente) reiettivo che presuppone un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere ai programmi di giustizia riparativa, in quanto nessuna disposizione prevede specificamente l'impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che censurano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'errata qualificazione giuridica della condotta, sussunta nell'alveo della rapina ex art. 628, secondo comma, cod. pen. piuttosto che in quella dell'appropriazione indebita ovvero di furto semplice seguito da resistenza a pubblico ufficiale, sono manifestamente infondati ed involgono rivalutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Priès