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Ordinanza — n. 17258/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17258/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALLATURCA CORRADO nato a FIDENZA il 07/06/1962 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Dallaturca Corrado, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato essendosi evidenziato oltre al danno ingente alla persona offesa e l'ingiusto profitto conseguito, l'assenza totale di segni di resipiscenza ed il negativo comportamento processuale, sostanziatosi nella produzione di documentazione falsa; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., non è scrutinabile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in ragione, oltre che dei rilievi esposti in relazione al primo moi:ivo, di un negativo comportamento processuale che testimonia una significativa pervicacia delinquenziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17258/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 11 cod. pen., non è scrutinabile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in ragione, oltre che dei rilievi esposti in relazione al primo moi:ivo, di un negativo comportamento processuale che testimonia una significativa pervicacia delinquenziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali sanatoria del vizio procedurale adempimento dei presupposti processuali ritardo ingiustificato dell'azione penale abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALLATURCA CORRADO nato a FIDENZA il 07/06/1962 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dallaturca Corrado, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato essendosi evidenziato oltre al danno ingente alla persona offesa e l'ingiusto profitto conseguito, l'assenza totale di segni di resipiscenza ed il negativo comportamento processuale, sostanziatosi nella produzione di documentazione falsa; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., non è scrutinabile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in ragione, oltre che dei rilievi esposti in relazione al primo moi:ivo, di un negativo comportamento processuale che testimonia una significativa pervicacia delinquenziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il P si