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Ordinanza — n. 17256/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17256/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBES MOHAMED YOUSSEF nato a MILANO il 20/04/1999 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Abbes Mohamed Yousef, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge e di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di concorso in tentata rapina impropria contestato all'odierno ricorrente, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (come emerge, in particolare dalla pag. 5 della impugnata sentenza, in cui i giudici di appello confermano la valutazione e le argomentazioni alla base decisione del primo giudice), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato ascritto all'imputato nella fattispecie meno afflittiva di cui all'art. 624, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato che anche il motivo di ricorso che contesta la dosimetria della pena operata dalla Corte territoriale risulta generico oltre che non consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 9-10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17256/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della impugnata sentenza, in cui i giudici di appello confermano la valutazione e le argomentazioni alla base decisione del primo giudice), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato ascritto all'imputato nella fattispecie meno afflittiva di cui all'art. 624, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato che anche il motivo di ricorso che contesta la dosimetria della pena operata dalla Corte territoriale risulta generico oltre che non consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 9-10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali dubbio circa il carattere di infrazione concorso proprio infrazione molto grave atti impugnabili cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBES MOHAMED YOUSSEF nato a MILANO il 20/04/1999 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Abbes Mohamed Yousef, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge e di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di concorso in tentata rapina impropria contestato all'odierno ricorrente, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (come emerge, in particolare dalla pag. 5 della impugnata sentenza, in cui i giudici di appello confermano la valutazione e le argomentazioni alla base decisione del primo giudice), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato ascritto all'imputato nella fattispecie meno afflittiva di cui all'art. 624, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato che anche il motivo di ricorso che contesta la dosimetria della pena operata dalla Corte territoriale risulta generico oltre che non consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 9-10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estenso