Ordinanza — n. 17254/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLOTTA CLAUDIO nato a SULMONA il 03/05/1949 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Pallotta Claudio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la irrilevanza penale del fatto di cui al capo 1) per ricorrenza di un mero inadempimento di carattere civilistico, è indeducibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione del tutto congrua ed esente da evidenti illogicità anche nella parte in cui ha fatto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem; osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura il criterio seguito di quantificazione della pena che ha omesso di richiamare i criteri seguiti e le ragioni a fondamento della scelta della pena base e degli aumenti di pena per aggravanti e continuazione, è del tutto generico in presenza di una valutazione che ha espressamente tenuto conto della gravità dei fatti e della misura del danno arrecato alle persone offese; osservato che il quarto motivo di ricorso, che contesta l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è del tutto aspecifico, essendosi ritenuto che i precedenti del reo, pur se non oggettivamente ostativi al beneficio, non consentono la formulazione di una prognosi positiva in ordine al suo comportamento futuro; rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 23/03/2024, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore sia della parte civile 21 Rete Gas s.p.a. che della parte civile Barclays Bank PLC, che hanno depositato conclusioni e nota spese, non avendo le stesse esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17254/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione del tutto congrua ed esente da evidenti illogicità anche nella parte in cui ha fatto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem; osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura il criterio seguito di quantificazione della pena che ha omesso di richiamare i criteri seguiti e le ragioni a fondamento della scelta della pena base e degli aumenti di pena per aggravanti e continuazione, è del tutto generico in presenza di una valutazione che ha espressamente tenuto conto della gravità dei fatti e della misura del danno arrecato alle persone offese; osservato che il quarto motivo di ricorso, che contesta l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è del tutto aspecifico, essendosi ritenuto che i precedenti del reo, pur se non oggettivamente ostativi al beneficio, non consentono la formulazione di una prognosi positiva in ordine al suo comportamento futuro; rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 23/03/2024, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore sia della parte civile 21 Rete Gas s.p.a. che della parte civile Barclays Bank PLC, che hanno depositato conclusioni e nota spese, non avendo le stesse esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLOTTA CLAUDIO nato a SULMONA il 03/05/1949 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pallotta Claudio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la irrilevanza penale del fatto di cui al capo 1) per ricorrenza di un mero inadempimento di carattere civilistico, è indeducibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione del tutto congrua ed esente da evidenti illogicità anche nella parte in cui ha fatto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem; osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura il criterio seguito di quantificazione della pena che ha omesso di richiamare i criteri seguiti e le ragioni a fondamento della scelta della pena base e degli aumenti di pena per aggravanti e continuazione, è del tutto generico in presenza di una valutazione che ha espressamente tenuto conto della gravità dei fatti e della misura del danno arrecato alle persone offese; osservato che il quarto motivo di ricorso, che contesta l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è del tutto aspecifico, essendosi ritenuto che i precedenti del reo, pur se non oggettivamente ostativi al beneficio, non consentono la formulazione di una prognosi positiva in ordine al suo comportamento futuro; rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 23/03/2024, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore sia della parte civile 21 Rete Gas s.p.a. che della parte civile Barclays Bank PLC, che hanno depositato conclusioni e nota spese, non avendo le stesse esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;
Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione di spese a favore delle parti civili 21 Rete Gas s.p.a. e Barclays Bank PLC. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Esten