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Ordinanza — n. 17250/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on continued offense penalty increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Amori Ilyas inadmissible, ruling that the claim of omitted reasoning regarding the penalty increase for a continued offense was baseless. The lower court correctly applied the legal principle requiring distinct calculation and motivation for each satellite offense's penalty increase, though the required level of argumentation correlates with the increase's magnitude. The court found the implicit burden of argumentation was met given homogeneous offenses and the impossibility of exact mathematical verification, thus rejecting the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; In continued offense cases, the judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense, but the required level of argumentation correlates with the increase's magnitude and is satisfied when proportionality and statutory limits are respected without needing exact mathematical precision.

Parole chiave

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continued offense penalty omitted reasoning claim procedural inadmissibility satellite offenses proportionality principle aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORI ILYAS (CUI 06HPLHG) nato il 07/09/1999 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Amori Ilyas, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore 1V P