Ordinanza — n. 17249/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOHAMED ROBERTO nato a ROMA il 28/09/1984 ESPOSTI HENGY nato a CORREGGIO il 25/09/1985 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17249/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOHAMED ROBERTO nato a ROMA il 28/09/1984 ESPOSTI HENGY nato a CORREGGIO il 25/09/1985 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOHAMED ROBERTO nato a ROMA il 28/09/1984 ESPOSTI HENGY nato a CORREGGIO il 25/09/1985 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di Mohamed Roberto e di Esposti Hengy; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2