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Ordinanza — n. 17245/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17245/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITANO NINO nato a PALMI il 20/02/1971 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Militano Nino, ritenuto che il primo motivo di ricorso deduce la provenienza della querela da un soggetto non legittimato; osservato che il secondo motivo di ricorso contesta vizio di motivazione in ordine all'esclusione del teste della difesa; considerato che gli ulteriori motivi di ricorso espongono doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alla concessione di benefici di legge, in particolare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della sanzione sostitutiva; rilevato che è pervenuta in data 13/02/2024 rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore della parte civile Aviva Italia s.p.a., non avendo la stessa esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17245/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., le circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della sanzione sostitutiva; rilevato che è pervenuta in data 13/02/2024 rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore della parte civile Aviva Italia s.p.a., non avendo la stessa esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;

Parole chiave

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rinuncia alle prestazioni d'assicurazione condono delle spese procedurali rinuncia alla motivazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca del gratuito patrocinio abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITANO NINO nato a PALMI il 20/02/1971 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Militano Nino, ritenuto che il primo motivo di ricorso deduce la provenienza della querela da un soggetto non legittimato; osservato che il secondo motivo di ricorso contesta vizio di motivazione in ordine all'esclusione del teste della difesa; considerato che gli ulteriori motivi di ricorso espongono doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alla concessione di benefici di legge, in particolare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della sanzione sostitutiva; rilevato che è pervenuta in data 13/02/2024 rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore della parte civile Aviva Italia s.p.a., non avendo la stessa esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;

Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione di spese a favore della della parte civile Aviva Italia s.p.a. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Prreside