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Ordinanza — n. 17244/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming criminal liability for property damage and failure to apply statutory exclusion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17244/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Silvia Saiola's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability for property damage and the non-application of an exclusion clause under Article 131bis. The court ruled that the appeal sought an impermissible factual re-evaluation reserved for the trial judge and failed to provide specific arguments against the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 131bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the trial judge's reasoning, and appeals must contain specific, argumentative critiques rather than mere repetition of rejected grounds.

Parole chiave

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criminal liability property damage Article 131bis exclusion factual re-evaluation power inadmissible appeal grounds Cassation procedural limits dimostrazione di un danno irreparabile danneggiamento accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 131bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIOLA SILVIA nato a PALERMO il 30/11/1975 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Saiola Silvia, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge penale in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di danneggiamento ascritto alla odierna ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende invero ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e una diversa lettura dei dati processuali, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con una motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della impugnata sentenza, ove i giudici d'appello hanno correttamente indicato i motivi che impediscono di ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore DE