Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17236/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming fraud misclassification, upholding original criminal charge validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17236/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Zhou Xiaomei's appeal inadmissible for failing to challenge the criminal charge of fraudulent insolvency on valid legal grounds. The defense omitted to address the appellate court's reasoning regarding the timing of deceptive acts within the contract execution phase. The court affirmed that fraudulent conduct can occur during the execution stage if it violates agreed terms and causes unjust profit, rejecting the argument that fraud only applies to pre-negotiation phases.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 cod. pen.; The court established that fraudulent conduct occurring during the execution phase of a contract, involving deceptive acts that violate agreed execution methods and cause unjust profit, constitutes the crime of contractual fraud.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent insolvency contractual fraud criminal appeal execution phase deceptive acts unjust profit inadmissible appeal mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020
Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015
280563; nello stesso senso, Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU XIAOMEI nato il 30/12/1979 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zhou Xiaomei, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge penale per erronea riqualificazione del reato di insolvenza fraudolenta originariamente ascritto all'odierna ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 640, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, perché la difesa - omettendo di confrontarsi con la motivazione fornita sul punto— ha reiterato su profili già adeguatamente valutati con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che - come si evince in particolare dalla pag.5 della sentenza impugnata — ha fatto buon governo dei consolidati principi affermati da questa Corte, in base ai quali, sebbene la truffa contrattuale si palesi principalmente nella fase prenegoziale, allorchè la condotta decettiva si innesta nella fase delle trattative minando la formazione del consenso, la giurisprudenza ha affrontato anche l'ipotesi in cui gli artifizi e raggiri del decipiens intervengono nella fase esecutiva dell'accordo, ammettendo la configurabilità del delitto ex art.640 cod. pen., nel caso di mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto.

Non essendo, infatti, ragionevolmente revocabile in dubbio l'assunto secondo cui la dinamica negoziale non resta confinata alla stipulazione del contratto, ma si protrae sino all'esaurimento della fase esecutiva, l'arco temporale in cui possono proiettarsi le condotte truffaldine si presta senz'altro a comprendere gli sviluppi dell'accordo negoziale fino all'esaurimento dei suoi effetti, ovvero l'intero periodo di efficacia del medesimo (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280563; nello stesso senso, Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 2628, secondo cui in tema di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 28/03/2024, deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del