Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17234/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and sentencing fall within lower court's exclusive discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Rizzotto's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to acquit him and the excessive sentence, arguing violations of criminal law and sentencing principles. The court rejected these claims, affirming that factual evaluation and sentencing discretion are exclusively reserved for the trial judge, who properly considered aggravating and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements or sentence severity, which remain within the exclusive discretion of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal factual review power sentencing discretion criminal law violation lower court authority esame nel merito impugnabilità della decisione di rinvio verifica di costituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZOTTO MARCO nato a TERMINI IMERESE il 17/08/1984 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Rizzotto Marco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione della legge penale in ordine alla mancata assoluzione dell'odierno ricorrente per insussistenza del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e in quanto, invero, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli posti a base della impugnata sentenza, in cui, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, anche per quanto attiene all'applicazione della aggravante della recidiva, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza, in cui si dà conto di una "accentuata proclività al delitto", della "pericolosità" dell'imputato, oltre che delle numerose condanne per reati di consistente gravità) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub ludice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Este