Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17229/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17229/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE MICHELE nato a SALERNO il 29/08/1966 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Letto il ricorso di Di Fiore Michele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 1 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativo appare il secondo motivo di ricorso il quale, nel dedurre la mancata applicazione della forma tentata del delitto ascritto all'odierno ricorrente, non si confronta con i logici e non incongrui argomenti esposti a pag. 8 della impugnata sentenza ove si sottolinea correttamente che ai fini della configurazione della fattispecie in esame non è necessario il conseguimento effettivo dell'indennizzo richiesto, ciò conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il reato previsto dall'art. 642 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131bis cod. pen, art. 642 cod. pen; Ordinanza — n. 17229/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere attenuazione della pena proporzionalità della pena allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131bis cod. pen
Letto il ricorso di Di Fiore Michele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.
art. 642 cod. pen
8 della impugnata sentenza ove si sottolinea correttamente che ai fini della configurazione della fattispecie in esame non è necessario il conseguimento effettivo dell'indennizzo richiesto, ciò conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il reato previsto dall'art. 642 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE MICHELE nato a SALERNO il 29/08/1966 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Fiore Michele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 1 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativo appare il secondo motivo di ricorso il quale, nel dedurre la mancata applicazione della forma tentata del delitto ascritto all'odierno ricorrente, non si confronta con i logici e non incongrui argomenti esposti a pag. 8 della impugnata sentenza ove si sottolinea correttamente che ai fini della configurazione della fattispecie in esame non è necessario il conseguimento effettivo dell'indennizzo richiesto, ciò conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il reato previsto dall'art. 642 cod. pen.

è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo" (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto all'odierno ricorrente denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che denunzia l'insussistenza della condizione di procedibilità della querela risulta privo della necessaria specificità richiesta dalla legge ai fini dell'ammissibilità del ricorso, avendo il giudice di appello a pag. 6 indicato correttamente le ragioni per cui si ritiene sussistente la suddetta condizione di procedibilità.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; osservato, infine, in ordine che le doglianze relative alla dosimetria della pena e l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità non sono consentite dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondate perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 8-9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il