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Ordinanza — n. 17224/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic and inadmissible grounds regarding sentencing motivation and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17224/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared three appeals inadmissible, ordering the appellants to pay fines. The court found the sole ground raised by Conte generic and indeterminate because it failed to specify the factual basis for his criticism of the lower court's reasoning. Additionally, the grounds raised by Borraccino and Petruzzelli were rejected as mere repetitions of arguments already dismissed on appeal, lacking specific argumentation. Finally, Petruzzelli's claim regarding generic mitigating circumstances was rejected as inadmissible in a legitimacy review, as the lower court's decision was logically sound and did not require considering every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; The Court holds that an appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to identify the specific elements underlying the criticism, and that grounds merely repeating arguments already rejected on appeal lack the required specificity for a legitimate review.

Parole chiave

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generic appeal ground indeterminate criticism reiteration of rejected arguments generic mitigating circumstances legitimacy review inadmissible appeal sentencing motivation motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORRACCINO MATTEO nato a BARLETTA11 16/07/1966 PETRUZZELLI MICHELE nato a ANDRIA il 15/02/1953 CONTE GENNARO nato a NAPOLI il 20/09/1960 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Borraccino Matteo, Petruzzelli Michele, Conte Gennaro, ritenuto che l'unico motivo contenuto nel ricorso di Conte che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione in forma tentata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che il primo motivo del ricorso di Petruzzelli e il ricorso di Borraccino, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. con particolare riferimento alla provenienza delittuosa di parte della merce rinvenuta, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 8, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo del ricorso di Petruzzelli che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 14 della sentenza impugnata ove si richiamano le argomentazioni espresse a pag. '10 sulla medesima doglianza presentata dal coimputato Borraccino) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Esten