Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts fact reconstruction beyond appellate court powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale's appeal against the Milan Court of Appeal's judgment was declared inadmissible by the Supreme Court. The appeal challenged the factual basis for the fraud conviction under Article 640 of the Penal Code, arguing the lower court's reasoning was flawed. The court rejected this because the Supreme Court lacks the authority to re-evaluate factual elements, which remain exclusively within the jurisdiction of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; The Supreme Court cannot reconstruct facts or re-evaluate evidence, reserving such powers solely to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: DE SANCTIS LETIZIA nato a ELICE il 03/08/1935 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso del Procuratore Generale, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza ove la corte d'appello ha ravvisato gli estremi della condotta truffaldina dell'imputata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che la qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali formalmente conseguenti alla rilevata soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Preside