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Ordinanza — n. 17220/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17220/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Crimi Daniele inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's use of victim statements and the basis for liability regarding specific crimes, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Furthermore, the appeal improperly sought a factual re-evaluation, a power exclusively reserved for the trial judge, violating procedural rules on cassation scope.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for that of the trial judge, and appeals must contain specific, non-repetitive arguments to be admissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited repetitive arguments rejected victim statements admissibility procedural costs awarded motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Crimi Daniele, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione dell'art. 606, primo comma, lett.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 512 cod. proc. pen
pen., in particolare contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art. 512 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI DANIELE nato a MARSALA il 25/09/1985 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Crimi Daniele, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione dell'art. 606, primo comma, lett.

c) cod. proc. pen., in particolare contestando l'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore DEPO S17 \TA il Presidente