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Ordinanza — n. 17218/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific arguments and improper scope regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Scarpellini and Polimeni inadmissible due to a lack of specific arguments and improper scope. The court found that several grounds merely repeated previous appellate complaints without providing new critical analysis, while others exceeded the permissible scope of a cassation appeal. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 2 cod. pen.: Appeals must be specific and cannot challenge the discretionary sentencing power of the trial court.

Parole chiave

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lack of specificity improper scope sentencing discretion provocation mitigation provisional sentence ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
9-12 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo del ricorso di Scarpellini che contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n.
Artt. 132 e 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARPELLINI ROLANDO nato a FIRENZE il 09/10/1970 POLIMENI MARIA CARMELA nato a REGGIO CALABRIA il 04/10/1970 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Scarpellini Rolando e Polimeni Maria Carmela, ritenuto che il primo ed il terzo motivo di Scarpellini che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione ai capi 1 e 2 dell'imputazione, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 9-13 - ove correttamente si afferma la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti all'odierno ricorrente - dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, ad analoghe conclusioni è possibile giungere rispetto al primo motivo del ricorso di Polimeni che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 3 dell'imputazione (si vedano le pag. 9-12 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo del ricorso di Scarpellini che contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 13 della sentenza impugnata); considerato che il quarto motivo del ricorso di Scarpellini che deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla condanna provvisionale non è consentito poiché non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486); ritenuto che il secondo motivo del ricorso di Polimeni che contesta la mancata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa putativa è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi, a cui sono seguite le conclusioni difensive nell'interesse di Scarpellini Rolando in data 29/03/2024, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consi