Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentation and infounded legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ndiaye Serigne Mamadou inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for attempted theft and the denial of a mitigating circumstance for minor damage, but the court found his arguments merely repetitive of those rejected in the appellate court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific, reasoned criticism and relied on legal assertions contradicting established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing specific, reasoned criticism, and if the legal grounds presented are manifestly unfounded in light of consolidated case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE SERIGNE MAMADOU CUI 03VVEMB nato il 01/03/1980 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ndiaye Serigne Mamadou, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.474 cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. alla luce dell'applicazione della fattispecie attenuata di ricettazione, è manifestamente infondato prospettando enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277963); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend