Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and improper challenge to sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Mazzola's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mazzola argued that the Court of Appeal failed to properly address specific grounds regarding criminal liability and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as either repetitive of lower court arguments or legally impermissible in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific, arguable criticisms; challenges to the discretionary denial of general mitigating circumstances are inadmissible in cassation if the lower court provided a reasoned decision based on relevant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA VINCENZO nato a PALERMO il 26/10/2000 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mazzola Vincenzo, ritenuto che i primi tre motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi n. 7, 12, 30, 31, 35 sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare le pp. 8-12 per ciò che concerne il primo motivo di ricorso; pp. 14-21 per il secondo motivo di ricorso; pp. 24-25 in ordine al terzo motivo di ricorso); tali doglianze devono, pertanto, essere considerate non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di appello argomenta esaustivamente alle pp. 25-26 della sentenza impugnata in ordine agli elementi posti alla base del diniego delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore DEPOSITATA Il Presidente