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Ordinanza — n. 17215/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for being outside appellate limits and generic regarding criminal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Bartolomucci and Fazzari inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a re-evaluation of facts and a different legal qualification of their involvement in vehicle manipulation and money laundering. The court rejected these claims as exceeding the cognitive limits of the appellate stage and being merely generic assertions that failed to challenge the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be strictly limited to specific legal grounds; arguments exceeding cognitive limits or merely reiterating generic assertions without substantive critique are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate limits generic arguments criminal qualification money laundering inadmissible appeal partecipazione al reato complicità concorso proprio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Art. 379 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021
Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023
Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARTOLOMUCCI MASSIMILIANO nato a ROMA il 06/06/1972 FAZZARI CARMELA nato a POLISTENA il 03/05/1939 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di Massimiliano Bartolomucci e di Carmela Fazzari (quest'ultimo ricorso accompagnato •da successiva memoria in data 03/04/2024); considerato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse del Bartolomucci sono articolati fuori dei casi previsti dalla legge - oltre che formalmente riferiti, nell'intestazione, ad un reato diverso da quello contestato - in quanto propongono (primo motivo) una rilettura dei fatti ed una valutazione delle prove che si pone oltre il limite cognitivo del giudizio di legittimità, nonché una contestazione della qualificazione giuridica del fatto (secondo motivo) del tutto generica ed assertiva, a fronte di una motivazione resa incensurabilmente dalla Corte territoriale in ordine all'attività di manipolazione posta in essere sul veicolo di illecita provenienza e consistente nell'apposizione della targa e del numero di telaio relativo ad altra automobile importata (pagg. 34 e 35); ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse della Fazzari è reiterativo e generico, in quanto non si confronta con la motivazione resa nella sentenza impugnata in ordine al dolo di concorso nei reati di riciclaggio alla medesima ascritti ai capi 13), 14) e 17), in quanto la motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine ai vincoli personali con i coimputati ed al coinvolgimento della stessa ricorrente in analoghe fattispecie criminose non evidenzia alcun profilo di irragionevolezza, sindacabile in questa sede, anche considerando le concrete modalità di partecipazione dell'imputata nel trasferimento del veicolo sub 17); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica dei reati di cui ai capi 13) e 14) è, del pari, reiterativo e generico, in quanto si limita a valorizzare il mero occultamento dei veicoli manipolati in modo da dissimularne la provenienza delittuosa, laddove la sentenza impugnata ha ricostruito la condotta concorsuale della Fazzari in termini di compartecipazione morale all'attività di riciclaggio ex se, in tal modo escludendo incensurabilmente la ricorrenza, nel caso di specie, dei reati di cui agli artt. 648 o 379 cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo, con il quale si contesta il vizio di motivazione in riferimento alla quantificazione degli aumenti sanzionatori disposti a titolo di continuazione è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello .ha determinato l'incremento sanzionatorio in riferimento a ciascuno dei reati in continuazione (sei mesi di reclusione ed euro 500 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi 13) e 17) d'imputazione), giustificandone le entità alla luce della complessiva motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, in tal modo evidenziando gli indicatori utilizzati per addivenire alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore sia della parte civile Unipolsai Assicurazioni s.p.a. che della parte civile Vittoria Assicurazioni s.p.a., che hanno depositato conclusioni e nota spese, non avendo le stesse esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;

Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione di spese a favore delle parti civili Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e Vittoria Assicurazioni s.p.a. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il