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Ordinanza — n. 16938/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16938/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16938/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZOGORI CRISTIAN nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 29/04/1985 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che l'imputato Mezzori Cristian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di tentato furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 131-bis cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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articolo 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16938/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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tentata estorsione furto aggravato attenuazione della pena licenziamento per furto aggravamento della pena tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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articolo 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZOGORI CRISTIAN nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 29/04/1985 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Mezzori Cristian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di tentato furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 131-bis cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presi