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Ordinanza — n. 16937/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise specific aggravating circumstance arguments in the appellate stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16937/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Noui Oualid's appeal against the Court of Appeal's sentence inadmissible. The appellant argued violations regarding the application of specific aggravating and mitigating circumstances under the Penal Code. The court rejected these claims because the specific argument concerning the aggravating circumstance under Article 576 was not properly raised as a ground of appeal in the lower instance, rendering it inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 576 comma 1 n. 5-bis c.p.: An aggravating circumstance not specifically alleged as a ground of appeal in the second instance judgment is inadmissible in the appeal for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect aggravating circumstance appellate review failure to allege reati contro la tranquillità pubblica rinuncia al dibattimento orale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 576 comma 1 n. 5-bis c.p.
contestate al capo B) della rubrica, nonché erronea applicazione della legge penale quanto all'applicazione dell'aggravante ex art. 576 co.
Art. 62 n. 2 c.p.
Art. 393-bis c.p.
pen., ha rideterminato la pena irrogata al predetto imputato in anni due e mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 393-bis cod.
art. 393-bis cod. pen
pen., ha rideterminato la pena irrogata al predetto imputato in anni due e mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 393-bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pp.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUI OUALID nato il 18/10/1984 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Noui Oualid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576 n.

1) e n. 5-bis) e 61 n.

2) cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata al predetto imputato in anni due e mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 393-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal confronto tra lo stesso, il primo motivo di appello, il verbale di arresto e il verbale di perquisizione del 20 gennaio 2021 - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed è comunque manifestamente infondato, non essendo sufficiente, ai fini della sussistenza della scriminante, la mera illegittimità dell'atto, ma il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria da parte del pubblico ufficiale; - che ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in relazione all'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen. con riferimento al capo A) della rubrica, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal confronto tra il provvedimento impugnato e il primo motivo di appello - attesa la sua genericità (non confrontandosi il motivo con le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) e l'oggetto della relativa censura (diretto a prospettare inammissibili rivalutazioni del materiale probatorio); - che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia mancanza assoluta della motivazione in relazione al secondo motivo di appello relativo alle aggravanti ex artt. 61 n. 2 e 576 co. 1 n. 5-bis cod. pen. contestate al capo B) della rubrica, nonché erronea applicazione della legge penale quanto all'applicazione dell'aggravante ex art. 576 co. 1 n. 5-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata (in particolare, si veda pag. 3 della sentenza impugnata) dà atto d.; inoltre, non è consentito in sede di legittimità perché la censura in relazione all'art. 576 co. 1 n. 5 bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pp. 2 e 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i