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Sentenza — n. 16936/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16936/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16936/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)"; - che, non ricorrendo, nel caso di specie, nessuna delle condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente; - che, in atti, si rinviene una denuncia, sporta da Benni Loredana (titolare della libreria "Ubik", sita in Roma, Via Prenestina n. 415) il 5 febbraio 2021 presso il Commissariato di P.S. Sezionale "Torpignattara".

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 16936/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e CONSDIERATO IN DIRITTO - che Vincenzo Rizzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Catania che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di furto; - che il primo motivo di ricorso deduce il difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa del delitto; - che il motivo è fondato. In effetti, l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.

Parole chiave

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vizio di procedura facoltà di astenersi dal testimoniare rinvio del dibattimento decreto di rinvio a giudizio accertamento inesatto dei fatti vizio del consenso

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIZZO VINCENZO nato a BOLLATE il 21/06/1991 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e CONSDIERATO IN DIRITTO - che Vincenzo Rizzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Catania che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di furto; - che il primo motivo di ricorso deduce il difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa del delitto; - che il motivo è fondato. In effetti, l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.

1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)"; - che, non ricorrendo, nel caso di specie, nessuna delle condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente; - che, in atti, si rinviene una denuncia, sporta da Benni Loredana (titolare della libreria "Ubik", sita in Roma, Via Prenestina n. 415) il 5 febbraio 2021 presso il Commissariato di P.S. Sezionale "Torpignattara".

Tale atto, nondimeno, non può essere qualificato alla stregua di una querela, nella misura in cui non contiene alcuna manifestazione di volontà punitiva. Ciò anche alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui "ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendo ritenersi sufficiente l'intestazione dell'atto come "querela" da parte degli agenti verbalizzanti" (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722); - che il secondo (diretto a far valere il difetto di motivazione in ordine all'invocata prescrizione) e il terzo motivo (diretto a censurare la sussistenza delle aggravanti) sono assorbiti; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 27 marzo 2024 Il consigliere estensor