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Ordinanza — n. 16934/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of logical argumentation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal of probation was illogical and contradictory, but the court held that cassation review is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure rather than assessing the factual correspondence of the reasoning. Consequently, the court found the appellant's challenge ungrounded because the lower court's decision adequately explained its rejection based on specific precedents and conduct details.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: The cassation court's review of the reasoning of a judgment is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without the possibility of examining the correspondence of the motivation to the procedural acquisitions.

Parole chiave

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cassation review scope logical argumentation probation refusal inadmissible appeal procedural motivation sanzioni penali tentata estorsione licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOVALSKY GIORGI CUI 05WF9B8 nato il 04/11/1986 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Kovalsky Giorgi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna dei reati di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e rideterminando la pena da infliggere allo stesso in anni uno di reclusione ed euro 800 di multa; - che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è indeducibile in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e la motivazione della sentenza, impugnata (cfr. pag.

6) dà conto delle ragioni che hanno giustificato il rigetto della richiesta formulata dalla difesa (evidenziando il precedente specifico e le modalità della condotta); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presid