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Ordinanza — n. 16933/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16933/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE SERGIO nato a TORINO il 31/12/1969 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che l'imputato Filippone Sergio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; - che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 625 n. 7 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e all'entità della pena in concreto comminata - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16933/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 7 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e all'entità della pena in concreto comminata - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.

Parole chiave

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aggravamento della pena furto aggravato reati penali gravi tentato furto commisurazione della pena per rapina sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
e all'entità della pena in concreto comminata - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE SERGIO nato a TORINO il 31/12/1969 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Filippone Sergio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; - che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 625 n. 7 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e all'entità della pena in concreto comminata - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.

2) e come esplicitamente riconosciuto dal ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 Il igli re estensore Il Pre