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Ordinanza — n. 16929/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal sentence for challenging judicial discretion on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16929/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's sentencing, arguing flaws in evidence evaluation and the logic of the penalty calculation. The court ruled that reviewing the factual assessment of evidence and the exercise of sentencing discretion are excluded from the scope of the Supreme Court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 61 n. 2 c.p.: Appeals to the Supreme Court cannot challenge the factual evaluation of evidence or the judicial discretion exercised in sentencing, reserving such matters exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility judicial discretion sentencing evidence evaluation review Supreme Court jurisdiction penal code provisions esecuzione della pena detentiva sostitutiva revisione della sentenza penale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 61 n. 2 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATINO CIRO nato a NAPOLI il 25/06/1982 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Catino Ciro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha parzialmente riformato, in relazione al trattamento sanzionatorio, fa sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso di condanna di cui agli artt. 110, 494, 61 n. 2, 482, 476 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione di un elemento probatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché diretto a sindacare la valutazione della prova e non la motivazione che di essa ne dà il giudice di merito; - che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla congruità della pena anche in rapporto alla concessione delle attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata), anche in ragione della misura della pena irrogata, in termini prossimi al minimo edittale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 I siglie e