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Ordinanza — n. 16925/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming late nullity argument regarding missing defense notification in public security surveillance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16925/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate hearing was null due to failure to notify one of his two defense lawyers, but the court found this procedural defect was raised too late. The court ruled that the deadline for raising such nullity claims under intermediate regime rules expired with the first-instance judgment, not the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 536 c.p.p.; Art. 537 c.p.p.: The deadline for deducing nullity based on failure to notify defense counsel in intermediate regime proceedings expires with the first-instance judgment, precluding late arguments at the appellate stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of hearing defense notification intermediate regime procedural deadline public security surveillance appellate nullity Cassazione Roma ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 536 c.p.p.
Art. 537 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SALVATORE nato a ACI SANT'ANTONIO il 16/06/1968 avverso il decreto del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Di Stefano Salvatore ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 7 marzo 2024) avverso il decreto della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il Di Stefano era stato destinatario dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine alla nullità dell'udienza celebrata in appello per omesso avviso al difensore è manifestamente infondato in quanto la violazione processuale è stata dedotta tardivamente ("il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati:

Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 mar