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Ordinanza — n. 16923/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper procedural grounds and lack of legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued procedural nullities and legal violations regarding the defamation conviction, but the Court found the procedural claims were merely factual assessments inappropriate for this stage. Furthermore, the appeal was rejected because it challenged an appellate judgment on a minor crime, which legally permits only legal violation arguments, not factual re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against appellate judgments for minor crimes are inadmissible if they challenge factual findings or procedural errors, as only violations of law may be raised.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility minor crime jurisdiction procedural nullity claim legal violation requirement appellate judgment review perseguimento penale per diffamazione ricorso per risarcimento danni ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PERNA FRANCESCO nato a PATERNO' il 01/07/1978 avverso la sentenza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Di Perna Francesco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia del Giudice di pace con il quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di diffamazione aggravata; - che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità in quanto dalla querela risulterebbe attribuita all'imputato una condotta diversa da quella contestata dal pubblico ministero è indeducibile in quanto la censura (che involge apprezzamento in fatto), dall'incontestata sintesi offerta nella sentenza impugnata, risulta proposta solo in questa sede; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata sussistenza della fattispecie delittuosa contestata non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i