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Ordinanza — n. 16920/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and lack of specific legal arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Seri Andrea inadmissible due to the generic nature of his arguments and the lack of specific legal grounds. The appellant challenged the appellate court's reduction of accessory penalties for fraudulent bankruptcy, claiming excessive sanctioning treatment. The court rejected this claim because the first-instance judgment was logically correct, cited mitigating circumstances, and did not require further elaboration on the specific elements of the criticism.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the legal violations or factual errors that require judicial review.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal sentencing reduction fraudulent bankruptcy lack of specific arguments sanzioni penali riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERI ANDREA nato a ROMA il 18/04/1975 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Seri Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, riducendo la durata delle pene accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (che dà atto dei criteri utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e della genericità della censura proposta dalla difesa, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è altresì manifestamente infondato in quanto all'imputato è stata già irrogata una pena prossima al minimo, grazie anche al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (circostanza che riduce il corrispondente onere motivazionale del giudice); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 2024 Il •nsig re ste