Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16917/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding constitutional challenge to new criminal procedure notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Mola's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mola argued that new procedural articles requiring domicile declaration for absent defendants violated constitutional rights, but the court found the legislative choice not manifestly unreasonable. The decision upholds the new rules as a valid limitation on appeals not stemming from a personal, weighed option by the party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.: The Court holds that the legislative requirement for domicile declaration in appeals against absent defendants does not violate constitutional rights, as it represents a reasonable choice to limit non-personal appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional challenge criminal procedure law notification rules absent defendant appeal admissibility legislative reasonableness court costs frode elettorale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
1 e 2 del Regio Decreto 267/1942, ed ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.
in relazione all'art. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., sollevando questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo in rapporto agli artt.
Art. 3, 24, 27, 111 Cost.
Art. 6 CEDU
1 e 2 del Regio Decreto 267/1942, ed ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLA GIOVANNI nato a ROMA il 30/04/1959 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Mola Giovanni ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 21 marzo 2024) avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma di condanna del delitto di cui all'art. 216 co. 1 n. 2 aggravato ex art. 219 co. 1 e 2 del Regio Decreto 267/1942, ed ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., sollevando questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo in rapporto agli artt. 24, 27 e 111 della Costituzione, non è ammesso, posto che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi I- ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine" (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così